Chi è: Prof.ssa ROSETTA PASSARIELLO
Cosa fa:
- cura la definizione del POF e ne assicura l’attuazione;
- assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica;
- promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali: il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà d’insegnamento dei docenti e la liberta di scelta educativa delle famiglie;
- promuove le iniziative utili a favorire il successo formativo degli alunni;
- cura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;
- promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- interagisce con gli enti locali;
- promuove l’innalzamento delle qualità dei processi formativa;
- sostiene l’attività didattica, di ricerca di sperimentazione, di sviluppo;
- predispone gli opportuni interventi per l’orientamento, il sostegno, il recupero.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.